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STATUTO

Testo  approvato dall’Assemblea  Generale dei  Soci  nella seduta  del 23 aprile 2009,

modificato all’art.4 comma settimo dall’Assemblea  Generale dei  Soci  nella seduta  del 28 aprile 2011.

 Registrato in data 1 giugno 2011 all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Padova 1, al n. 7398

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Art. 1

 

La Società Archeologica Veneta onlus è un’associazione culturale e di volontariato, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro, disciplinata dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Ha competenza territoriale nella Regione del Veneto e sede in Padova, corso Garibaldi, 41.

Venne costituita in data 23 gennaio 1976 come da atto registrato il 27 gennaio 1984 presso l’Ufficio del Registro di Padova al n. 2599 Atti privati.

Ha durata illimitata ed è regolata dall’atto costitutivo, dal presente Statuto e dalle disposizioni del Codice Civile e di legge in materia.

Per brevità nel presente Statuto viene indicata con il termine “Associazione”.

 

 

Art. 2

 

L'Associazione si propone:

            - di contribuire alla tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali e paesaggistici di cui al Codice emanato con decreto legislativo 22.1.2004, n. 42 e successive disposizioni correttive ed integrative, con particolare riferimento ai beni archeologici, in vista del conseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale in  campo culturale e civile collaborando con le autorità competenti alla tutela e organizzando attività di ricerca e scavo nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

- di sensibilizzare l'opinione pubblica nei riguardi dei problemi archeologici, particolarmente quelli a carattere locale, di favorire il graduale formarsi di una coscienza archeologica specialmente tra i giovani, utilizzando tutti i mezzi a disposizione, quali lezioni, conferenze, visite, convegni, mostre, pubblicazioni specialistiche, ecc..

L'Associazione è iscritta nel Registro degli Operatori di Comunicazione con il n. 6675 e pubblica la rivista annuale “Archeologia Veneta”; la rivista è iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Padova al n. 584 in data 7.2.1978.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 3 

 

L'Associazione ritrae i mezzi per lo svolgimento della propria attività dalle quote sociali annuali versate dai soci ordinari, da contributi concessi da enti pubblici e privati, da eventuali lasciti e donazioni, nonché da ogni altra entrata che dovesse a giusto titolo pervenire.

L’Associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

Art. 4

 

I soci si distinguono in onorari e ordinari.

Sono soci onorari le persone fisiche che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo e al prestigio dell’Associazione, ovvero abbiano fornito benefici significativi mediante contributi economici o con atti o fatti di particolare rilevanza.

Il riconoscimento del titolo di socio onorario viene approvato dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

         Sono soci ordinari le persone fisiche che ne facciano richiesta.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa mediante l’esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo;

- di partecipare a tutte le iniziative e   manifestazioni organizzate    dall’associazione,  sommariamente indicate nel precedente art. 2, e delle quali l’associazione è tenuta ad informarli;

- di ricevere gratuitamente la rivista Archeologia Veneta.

I soci hanno il dovere di partecipare alla vita associativa, di rispettare le norme del presente Statuto e di fornire gratuitamente le loro prestazioni all’interno dell’Associazione.

I soci ordinari sono tenuti a versare la quota annua stabilita dall'Assemblea generale; per i loro familiari e per i giovani di età inferiore agli anni diciotto e per gli studenti universitari fino agli anni ventotto possono essere previste quote ridotte. La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.   

La morosità nel versamento entro il 30 giugno comporta la decadenza da socio.     

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci che si rendono indegni, per gravi motivi, di appartenere all'Associazione potranno essere dichiarati decaduti con deliberazione motivata del Consiglio direttivo, contro la quale è data facoltà al socio di appellarsi all'Assemblea generale.

 

Art. 5

 

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- i Revisori dei conti;

- il Comitato scientifico.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta e preventivamente autorizzate.

 

Art. 6

 

L'Assemblea generale è costituita dai soci ordinari e dai soci onorari. Viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto e in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci.

La convocazione viene indetta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, mediante comunicazione scritta o con e-mail da far pervenire ai singoli soci almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, comunicazione che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è valida, a tutti gli effetti, in prima convocazione quando sono presenti in persona o per delega più di metà dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione quale che ne sia il numero. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Ogni socio può rappresentare al massimo tre soci deleganti.

I soci ordinari hanno diritto di voto quando risultino iscritti da almeno tre  mesi ed in regola con la quota sociale; i soci minori di anni diciotto non hanno diritto di voto.

 

 

 

Art. 7

 

L'Assemblea generale dei soci ha i seguenti compiti: eleggere, tra i soci, il Consiglio direttivo e i Revisori dei conti; approvare il rendiconto annuale; deliberare le misure delle quote sociali per l'anno successivo; deliberare le modifiche del presente Statuto; proporre l'attività sociale.

 

Art. 8

 

Il Consiglio direttivo è composto  da sette consiglieri; ha tutti i poteri e facoltà diretti a raggiungere e potenziare i fini statutari ed a svolgere tutte le incombenze pertinenti all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio, nella sua prima riunione del triennio, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente; nomina, tra i soci, il Segretario ed il Tesoriere; attribuisce ad altri soci i principali incarichi, con particolare riguardo alla biblioteca e all'organizzazione dell’attività sociale.

Si riunisce su convocazione del Presidente, o in sua assenza del Vice Presidente, o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono valide se si verifica la presenza della maggioranza dei consiglieri. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I consiglieri durano in carica tre anni. In caso di decadenza dalla carica nel corso del triennio si procede alla surrogazione con il primo dei non eletti, per il rimanente periodo.

 

Art. 9

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea generale, il Consiglio direttivo ed il Comitato scientifico.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza di quest’ultimo, dal consigliere più anziano.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni.

 

Art. 10

 

Il Segretario collabora direttamente con il Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed alle Assemblee e ne redige i verbali, può riscuotere le quote sociali e altri introiti che trasmette al Tesoriere. Il Segretario dura in carica tre anni.

 

Art. 11

 

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, cura riscossioni e pagamenti e provvede al versamento dei fondi disponibili presso l'amministrazione postale o l'istituto bancario prescelto dal Consiglio.

Ha in consegna la cassa sociale e tiene il carico dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione. Cura la tenuta del Libro dei Soci.

Firma, su autorizzazione del Presidente, gli ordini di pagamento. Cura la redazione del rendiconto annuale e ne fa relazione all'Assemblea. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. Dura in carica tre anni.

Il Consiglio direttivo, sentito il Tesoriere, ha facoltà di attribuire alcune delle competenze previste dal presente articolo a carico del Tesoriere ad uno o più soci ricorrendo, se necessario, anche ad esternalizzare alcune attività.

 

Art. 12

 

I Revisori dei Conti sono eletti in numero di tre fra i soci che non fanno parte del Consiglio direttivo. Controllano almeno due volte all'anno la contabilità; verificano il rendiconto e ne relazionano all’Assemblea. Durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per il triennio immediatamente successivo. In caso di decadenza dalla carica nel corso del triennio, si procede alla surrogazione con il primo dei non eletti, per il rimanente periodo.

 

Art. 13

 

Il Comitato scientifico, composto di un numero variabile di componenti con il minimo di cinque, sovrintende agli aspetti scientifici della rivista Archeologia  Veneta,  ivi  compresa  la  scelta  degli  articoli da  pubblicare; fornisce suggerimenti e osservazioni per predisporre i programmi culturali dell'Associazione ed ogni parere ritenuto utile.

Possono far parte del Comitato scientifico studiosi di archeologia, storia, etnografia e discipline affini, scelti preferibilmente fra i soci.

Si riunisce su iniziativa del Presidente e/o del Direttore responsabile della rivista, che ne fanno parte di diritto, ovvero su iniziativa di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

Il numero, la nomina e la durata in carica dei componenti del Comitato scientifico sono di competenza del Consiglio direttivo.

 

Art. 14

 

Ogni modifica del presente Statuto deve essere approvata dall'Assemblea con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza. Il voto può essere espresso anche a mezzo lettera, adottando le cautele del caso.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica Statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Per l'attuazione di particolari norme statutarie può essere redatto un regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea ai sensi del terzo comma dell'art. 6.

 

Art. 15

 

 

L’anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Il rendiconto contiene le entrate intervenute e le spese sostenute nell’anno sociale, nonché, se del caso, eventuali ratei e risconti di entità certa.

 

Art. 16 

   

L’Associazione assicura i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 4 della legge 11.8.1991, n. 266.

L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

         L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell’Associazione stessa.

 

Art. 17

 

Lo scioglimento dell'Associazione è subordinato al voto favorevole in Assemblea di almeno tre quarti dei soci; è contestualmente stabilita, con la nomina di un liquidatore, la destinazione dei beni sociali a fini di pubblica utilità in favore del Museo Civico di Padova o di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale scelte fra quelle che abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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